Notifica preliminare per i cantieri edili: ulteriori novitą

10 dicembre 2018

Notifica preliminare per i cantieri edili: ulteriori novitą

Notifica preliminare per i cantieri edili: ulteriori novitą

Il DL 113/2018 é stato convertito con la legge 132/2018, con alcune modifiche al testo originale. In particolare l’articolo 26 Monitoraggio dei cantieri conferma la modifica all’articolo 99, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, prevedendo che anche il Prefetto figuri tra i destinatari della notifica preliminare, ma limitatamente ai lavori pubblici.

Quindi, per effetto della conversione del decreto, il comma 1 dell’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 recita

  1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
    a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
    c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

I nostri consulenti sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.