Dichiarazione di prestazione e valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

18 luglio 2014

Dichiarazione di prestazione e valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

Dichiarazione di prestazione e valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

Il 27 e 28 Maggio scorsi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Europea i Regolamenti Delegati 568/2014 e 574/2014 che modificano rispettivamente l’Allegato V e l’Allegato III del CPR (Construction Product Regulation – Regolamento per i Prodotti da Costruzione).

Il primo costituisce un mero adeguamento formale che rende l’allegato V più preciso e coerente con i ruoli e le responsabilità effettive del fabbricante e dell’organismo notificato, senza modificarne però la sostanza.

La modifica introdotta all’Allegato III, comporta una variazione del formato grafico della Dichiarazione di Prestazione e specifica alcuni chiarimenti su dubbi e problematiche emerse tra i fabbricanti in questi primi mesi dall’introduzione dell’obbligo.

Il nuovo formato della DOP, seppur non aggiunga contenuti inediti rispetto al vecchio formato, è composto da soli 8 punti, nell’ottica di renderne più semplice ed agevole la redazione per i fabbricanti.

Tra i chiarimenti più significativi forniti dalla Commissione, viene fornita un’istruzione sull’identificazione del codice di identificazione del prodotto-tipo e del suo rapporto con il numero della DOP, oltre ai criteri con cui si possono emettere dichiarazioni uniche per più prodotti-tipo.

Sebbene il regolamento delegato 574/14 sia entrato in vigore e divenuto obbligatorio il 31/5/2014, i fabbricanti possono continuare ad emettere DOP secondo il modello originario, come specificato nell’Articolo 2, procedendo all’aggiornamento in sede di revisione della documentazione o nel caso di introduzione di nuovi prodotti o di modifiche al prodotto-tipo.

È stata inoltre prevista la clausola di “flessibilità”, secondo cui i fabbricanti possono emettere DOP con formati diversi dall’allegato III purché le informazioni siano chiaramente espresse e purché contengano tutti i contenuti minimi in conformità all’Articolo 6 del CPR.