D.Lgs. 231/2001: La formazione ed informazione del personale

14 novembre 2019

D.Lgs. 231/2001: La formazione ed informazione del personale

D.Lgs. 231/2001: La formazione ed informazione del personale

Se é vero che, a norma dell’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 “l´ente non risponde se prova che: … c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”, é essenziale che dipendenti e collaboratori conoscano le procedure, le prassi ed in generale le regole cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

É infatti evidente che la consapevolezza del ruolo svolto da ciascuno nell’organizzazione é discriminante da questo punto di vista.

La formazione é quindi un presupposto fondamentale per l’efficace funzionamento del Modello e perché questo possa quindi avere “efficacia esimente” per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

L’Azienda deve quindi adottare e mettere in campo un piano di formazione che coinvolga tutte le persone che svolgono attività rilevanti nell’ambito dei processi sensibili, attraverso il quale il personale raggiunga una sufficiente consapevolezza del proprio ruolo nel sistema di garanzia del rispetto delle regole stabilite nel modello di organizzazione, gestione e controllo della propria Azienda.

La formazione dovrà avere contenuti sia di carattere generale che specifico, dovrà cioè trattare gli argomenti collegati ai processi sensibili per l’Azienda, in modo che sia chiaro il contributo di ciascuno nel sistema di controllo.

Oltretutto gli incontri formativi, se ben organizzati e tenuti, sono occasioni importanti di scambio di pareri sul funzionamento delle procedure e sull’efficacia dei controlli. Come organismo di vigilanza ho constatato come in questi incontri si possano ricevere informazioni molto utili sull’efficacia del modello, più di quante se ne ricavino, a volte, nel corso degli audit.

Il Tribunale di Milano, già nel 2012 osservava che “... il comportamento fraudolento in quanto tale non può essere impedito da nessun modello organizzativo e nemmeno dal più diligente organismo di vigilanza” (sentenza della Corte di Appello di Milano - sezione II penale    del 21 marzo 2012 - depositata il 18 giugno 2012) - . Giusta l’osservazione, è quindi importante che l’organizzazione conosca bene le regole cui si deve attenere e che ciascuno si renda conto di cosa é un comportamento fraudolento.